STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

TANDEM DI PACE

 

ART. 1- L’Associazione di volontariato Tandem di Pace, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Campi Bisenzio (FI), costituita ai sensi della legge 266/91, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e sportiva.

 

SCOPI E ATTIVITA’

ART. 2 – L’associazione è apartitica, apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. E’ costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, etc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L’Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari. In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione potrà aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/1974. Pertanto, potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell’ente medesimo.

 

ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: attività culturale, attività sportiva, attività ricreativa, promozione della cultura e dell’arte, attività solidaristica; promozione della cultura della crescita sostenibile. L’Associazione opererà al fine di migliorare le condizioni di crescita culturale, spirituale, sociale e sportiva ritenendo l’essere vivente quale insieme di mente e corpo.

L’associazione si propone di:

-        diffondere la cultura della pace unita all’affermazione di una società basata sul principio della sostenibilità, della sobrietà e del recupero di pratiche di convivenza improntate al rispetto reciproco;

-        promuovere iniziative rivolte alla trasmissione di messaggi e azioni di pace;

-        promuovere attività di promozione dell’uso della mobilità dolce, sia in termini di azioni educative che assistenziali;

-        promuovere, presso gli enti deputati, la realizzazione di percorsi ciclopedonali;

-        operare per la cura e la conservazione dei suddetti percorsi attivando anche convenzioni con gli Enti preposti;

-        realizzare un centro di documentazione per la raccolta e la diffusione del materiale relativo all’affermazione della cultura dei diritti, della pace, della democrazia e l’amicizia tra i popoli, della legalità e della sostenibilità. Una sezione particolare sarà dedicata alla mobilità dolce;

-        sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione democratica alla vita sociale e alla promozione socio-culturale;

-        Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

-        Favorire l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

-        Avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando ad azioni di rete in collaborazione tra pubblico e privato;

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi:

-        organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni, spedizioni, soggiorni residenziali, percorsi culturali, utilizzando la bicicletta come mezzo per “realizzare imprese di pace, solidarietà e cultura”;

-        gestione di attività di conservazione di percorsi ciclopedonali di concerto con gli enti proprietari, stipulando convenzioni con i medesimi;

-        gestione di centri di documentazione relativi alla raccolta ed alla diffusione del materiale relativo all’affermazione della cultura dei diritti, della pace, della democrazia e l’amicizia tra i popoli, della legalità, della sostenibilità e della mobilità dolce;

-        alla mobilità dolce;

-        gestione di attività di promozione dell’uso della bicicletta fra i bambini, gli adolescenti e gli anziani;

-        promozione della cultura del recupero e del consumo consapevole attraverso l’organizzazione di giornate e laboratori aperti a tutti e che abbiamo come tema la riqualificazione di vecchie biciclette;

-        organizzazione e gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshop e altre iniziative culturali e formative;

-        organizzazione e gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere il benessere psicofisico e diffondere la cultura e lo sport;

-        organizzazione e gestione di gruppi di studio e di ricerca;

-        organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, sportive e ludiche, operando per favorire lo scambio di valori ed esperienze ed una crescita personale armoniosa e completa;

-        organizzazione e gestione di attività di turismo sociale al fine di valorizzare il territorio, favorire la riscoperta del rapporto con la natura, l’incontro con i beni culturali ed ambientali;

-        organizzazione e gestione di iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;

L’associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività (anche di natura commerciale) connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra queste, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative. Potrà anche attivare compra-vendite, permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; stipulare di mutui, concedere pegni o ipoteche, concedere fideiussioni e altre malleverie.

SOCI

ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:

-        decesso;

-        mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;

-        dimissioni;

-        espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

 

ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

 

ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

 

ART.9 – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;

- Consiglio direttivo;

- Presidente;

- Revisori (se nominati).

 

ART. 11 - L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio, al fine di approvare il bilancio relativo all’anno precedente.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

 

ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

 

ART.13 - L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio.

 

ART.14 - L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

-        nomina degli organi sociali;

-        approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;

-        approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

-        redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;

-        deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso, la deliberazione dell’assemblea è inappellabile;

 

ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria

 

ART. 16 - Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 9 membri e si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può venire rieletto.

 

ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:

E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

-        eseguire le delibere dell’assemblea;

-        formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;

-        predisporre il rendiconto annuale;

-        predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;

-        deliberare circa l’ammissione dei soci;

-        deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

-        stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

-        curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

 

ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:

-        rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

-        convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

-        deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso dall’Assemblea ordinaria;

-        deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.

 

ART.20- Il collegio dei revisori (se nominato) è nominato dall’assemblea dei soci composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

-        verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;

-        verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

-        verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;

-        redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea;

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21 – Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;

- contributi di privati;

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni o lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- liquidità;

- beni mobili e immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

 

ART. 22 – L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione almeno 10 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

 

ART. 23- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

 

ATTIVITA’  SECONDARIE

ART.  24 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche marginali.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 25– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 26 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

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